I viaggi consentiti da e per l’estero

Sono tante le richieste che arrivano alla nostra redazione per avere informazioni relative agli spostamenti in Italia e all’estero. A tal proposito, pubblichiamo di seguito quanto già stabilito dai DPCM più recenti in materia, come riportato anche sulle pagine del Ministero della Salute.

Al DPCM 14 gennaio 2021 hanno fatto seguito, modificando e integrando la disciplina degli spostamenti da/per l’estero, le ordinanze del Ministro della Salute. In particolare per i seguenti Paesi:

  • GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD. L’Ordinanza 9 gennaio 2021 ha previsto restrizioni agli ingressi per coloro che hanno soggiornato o transitato nei 14 giorni antecedenti l’ingresso in Italia nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;
  • BRASILE. L’Ordinanza del 16 gennaio 2021, che disponeva, fino al 31 gennaio 2021, la sospensione del traffico aereo e il divieto di ingresso in Italia per tutti coloro che provengono dal Brasile o che vi abbiano soggiornato/transitato nei 14 giorni precedenti l’ingresso in Italia, è stata rinnovata con l’Ordinanza del 30 gennaio 2021 che dispone il blocco fino al 15 febbraio 2021.

SPOSTAMENTI DA E PER L’ESTERO

Il DPCM 14 gennaio 2021 continua a basarsi su elenchi di Paesi (allegato 20) per i quali sono previste differenti limitazioni.

  • Elenco A – Stato della Città del Vaticano e Repubblica di San Marino;
  • Elenco B – Gli Stati e i territori a basso rischio epidemiologico verranno individuati, tra quelli di cui all’Elenco C, con ordinanza adottata ai sensi dell’articolo 6, comma 2;
  • Elenco C – Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia, (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco;
  • Elenco D – Australia, Giappone, Nuova Zelanda, Repubblica di Corea, Ruanda, Singapore, Tailandia, nonché gli ulteriori Stati e territori a basso rischio epidemiologico, individuati, tra quelli di cui all’elenco E, con ordinanza adottata ai sensi dell’articolo 6, comma 2;
  • Elenco E – Tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco.

fonte: Ministero della Salute