“I LEA per incontinenti e stomizzati sono insufficienti”. A sostenerlo il presidente FINCOPP e vice presidente FAVO
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Categoria: notizie, urologia
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“I livelli di assistenza essenziale (LEA), sono del tutto insufficienti e ben lontani dall’essere esaustivi e applicabili”. A sostenerlo il presidente FINCOPP e Vice-presidente FAVO, cav. Francesco Diomede: per alcune patologie sarebbero addirittura peggiorativi in quanto la figura del paziente viene messa in ombra e non verrebbe seguito nel suo percorso riabilitativo; per molti presidi, invece, a cominciare dai pannoloni, ci sarebbero gravi lacune riguardo alla qualità dei prodotti, rendendo ancora più difficoltosa la vita dei pazienti; per non parlare dell’assenza dei rappresentanti delle categorie degli ammalati, ignorati e allontanati dalle scelte di acquisto dei vari presidi di assistenza.
In pratica, i rappresentanti dei pazienti stomizzati e incontinenti non sono per nulla soddisfatti e, sotto la guida di Francesco Diomede, hanno stilato un documento in cui ribadiscono nel dettaglio tutto ciò che ritengono insufficiente per gli ammalati che rappresentano.
1. Per i malati oncologici non è previsto nel post operatorio della malattia alcun percorso riabilitativo mirato, da patologia a patologia (tumore alla laringe, tumore prostata, colon retto, vescica, utero, etc.);
2. Il D.M. Salute del 19/01/17, istitutivo della Commissione per il monitoraggio dell’attuazione del DPCM di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, all’Art.2 non prevede alcuna rappresentanza dei Cittadini (es.: FAVO, FISH, Faip, Aistom, FINCOPP, AIMAR, AILAR, etc.). Ciò in aperta contraddizione con l’Art.118 della Costituzione (principio di sussidiarietà visto sotto un duplice aspetto), a. in senso verticale: la ripartizione gerarchica delle competenze deve essere spostata verso gli enti più vicini al cittadino e, quindi, più vicini ai bisogni del territorio; b. in senso orizzontale: il cittadino, sia come singolo sia attraverso i corpi intermedi, deve avere la possibilità di cooperare con le istituzioni nel definire gli interventi che incidano sulle realtà sociali a lui più vicine. Infatti, la crescente richiesta di partecipazione dei cittadini alle decisioni e alle azioni che riguardano la cura di interessi aventi rilevanza sociale, presenti nella nostra realtà come in quella di molti altri paesi europei, ha dunque oggi la sua legittimazione nella nostra legge fondamentale. Quest’ultima prevede, dopo la riforma del Titolo V, anche il dovere da parte delle amministrazioni pubbliche di favorire tale partecipazione nella consapevolezza delle conseguenze positive che ne possono derivare per le persone e per la collettività in termini di benessere spirituale e materiale) e con quanto previsto dal Patto della Salute (Comma 3, Art.26 – Istituzione di una “Cabina di Regia” con il coinvolgimento delle Associazioni di pazienti, dei cittadini e dell’industria) approvato dal Governo e dalla Conferenza Stato-Regioni. A dirla in breve, il dettato Costituzionale ed il “Patto della Salute” sono stati clamorosamente sconfessati dal Ministero;
3. In materia di qualità delle protesi motorie e dispositivi medici i nuovi LEA violano l’Art. 26 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall’Italia con la legge n.18 del 3 marzo 2009 (in G.U. n.61 del 14 marzo 2009);
4. Altrettanto grave è il dato che sui LEA e sulla loro corretta applicazione, specie in materia di protesi e dispositivi medici, non sia previsto il “Diritto” ad un “Audit Civico” da parte degli utilizzatori. Audit gratuito, da effettuarsi dalle Associazioni interessate e coinvolte. L’Audit deve essere posto anche a carico delle Centrali Acquisto regionali e alla Consip;
5. Nei LEA non vi è alcun riferimento all’appropriatezza prescrittiva. Strumento attuale e validissimo, a tutela dell’efficienza, della qualità (prevista dal nuovo codice degli appalti pubblici), dell’utenza, delle Regioni e delle ASL, che di fatto forniscono protesi e/o dispositivi medici;
6. Per le persone incontinenti e stomizzate è stato dimenticato l’ex D.M. Salute n.321 del 31 maggio 2001, in G.U. n.183 dell’8 agosto 2001. Questo Decreto, a firma del Ministro Veronesi, prevedeva che per avere un pannolone, un catetere, sacche e/o placche per stomia, non era più necessario ottenere il riconoscimento dell’invalidità civile, ma era sufficiente una semplice prescrizione specialistica per ottenere i dispositivi medici sopra mensionati. Inoltre, cosa importante, la prescrizione valeva sino ad un anno e per i primi sei mesi dall’intervento chirurgico questi pazienti avevano diritto, e ancora oggi hanno con i nuovi LEA, di ottenere il 50% dei dispositivi medici in più, poiché la fase post chirurgica veniva considerata di “d’apprendimento” (tale maggiorazione è rimasta solo per le persone stomizzate, per quelle cateterizzate è stata ridotta a tre mesi);
7. Sui dispositivi medici per le persone incontinenti e stomizzate (pannoloni, cateteri, sacche e placche) non esiste più la libera scelta ed eventuale rimborso da parte della ASL (vedere Art.1, comma 5, del D.M. Salute n.332/99, pag.6, in S.O.G.U n.227/99);
8. Per incontinenti e stomizzati dai nuovi LEA sono spariti i cinque giorni lavorativi per ottenere dalle ASL i dispositivi medici. Orbene, ora qualcuno ci deve spiegare in che condizioni queste persone devono uscire dall’Ospedale e come le persone devono e possono svuotare la vescica o ottenere un pannolone in attesa di essere sottoposti a visita medica collegiale e poi ottenere un’autorizzazione prescrittiva dall’Ufficio protesi d’appartenenza?
9. Per i pannoloni, stranamente, sono spariti dai LEA gli standard d’assorbenza e di conseguenza ogni Azienda di settore è libera di fornire quello che crede e come meglio crede, e si badi bene parliamo di oltre 362milioni di euro l’anno, oltre iva e costi della filiera. Una minore assorbenza comporta un maggior consumo di pannoloni e di conseguenza un maggior danno ambientale. Le continue vessazioni da parte di Regioni, Centrali d’acquisto e Asl in materia di dispositivi medici (sacche, placche, cateteri, irrigatori, pannoloni, traverse, etc.);
10. Il nuovo “Codice degli appalti pubblici” pone oggi la “qualità” al primo posto, ma di fatto nelle gare d’appalto sui pannoloni spesso la qualità è artatamente raggirata con mille stratagemmi tecnici. Sempre sulle gare d’appalto è da evidenziare che fondato è il rischio di un monopolio nazionale assoluto.
11. Nulla è previsto per la formazione del personale sanitario prescrittore e Uffici Protesi delle ASL (addetti alle Centrali Acquisto, specialisti delle strutture pubbliche e convenzionate, medici di base che sono i nuovi possibili prescrittori poiché va usato il ricettario medico e non più la modulistica in carta copiativa). Tutto ciò preoccupa non poco l’utenza e le Associazioni pazienti sul caos iniziale che ne verrà fuori, inoltre siamo sicuri che l’Ordine dei Medici e quindi il medico di base prescriverà gratuitamente tali dispositivi?
Tanto premesso, è doveroso sapere che:
a. Incontinenti e stomizzati sono due categorie composte da persone molto fragili, quasi tutte anziane, ne consegue che i pazienti, per molteplici motivi: obesità, sudorazione, ph della pelle, dermatologici, igieni e relazionali, non potranno mai utilizzare e/o indossare l’identico dispositivo medico (n.d.r.: parliamo di stomie e cateteri);
b. Nei LEA l’aver unito sacche e placche sotto un unico codice è un grave errore gestionale e economico per la Collettività. Ne consegue che sacche e placche devono avere codici differenti;
c. Non è affatto vero che le persone colostomizzate che hanno un’ernia peristomale o un prolasso non passano irrigarsi. Dipende da caso a caso, di conseguenza parleremmo di una valutazione ed appropriatezza prescrittiva;
d. Bisogna correggere le pagine 40 e 41 della G.U. poiché la valvola anti reflusso non serve nelle ileostomie, ma è posta e serve solo nelle sacche di raccolta urine per pazienti urostomizzati;
e. A pagina 41 eliminare ai codici 09.18.07.006, 09.18.07.012 e 09.18.08.006 le parole “sacche a fondo aperto”, scrivendo con dispositivo anti-reflusso e sistema di scarico raccordabile a raccoglitore da gamba o da letto. Leggere con rubinetto di scarico;
f. A pagina 46, codice 09.24.06 nella nota, a fine periodo riscrivere: fino al 50% nel periodo iniziale di avvio al cateterismo di durata non superiore ai 6 mesi, e non 3 come attualmente riportato;
g. A pagina 48 al codice 09.24.21 condom per urine (che tecnicamente parlando andrebbe definito “catetere esterno”), eliminare la parola “ipoallergenico”. Al secondo rigo eliminare la parola “o in lattice”. Si osa far rilevare che il lattice per legge è vietato e che molte persone sono allergiche al lattice e chi è allergico può giungere alla morte;
h. Ai codici 09.30 ausili assorbenti l’urina (e altre deiezioni) vanno reinseriti gli standard d’assorbenza e il test valutativo del manichino, come suggerito dalle Associazioni pazienti nel “Gruppo di lavoro sull’incontinenza urinaria e fecale”, istituita dalla Ministra Lorenzin, con Decreto del 2 ottobre 2015 e successive proroghe.
Elaborato da:
* Cav. Francesco Diomede, paziente, Presidente FINCOPP, Vice-presidente FAVO, Componente Giunta FISH, Segretario nazionale Aistom
* Prof. Giuseppe Dodi, ex docente Università di Padova, Presidente nazionale Aistom
* Dott.ssa Dalia Aminoff, Presidente AIMAR Roma
* Dott.ssa Maria De Pasquale, Stomaterapista, Bari
* Dott. Davide Di Prima, Uroriabilitatore, Matera
* Dott.ssa Rosa Lagreca, Uroriabilitatrice, Bari