Lo stato di emergenza, deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 e via via prorogato, è terminato il 31 marzo 2022. Ecco quindi le novità in vigore da oggi, 1° aprile.
QUARANTENA E ISOLAMENTO
Dal 1° aprile dovrà rimanere isolato a casa solo chi ha contratto il virus. Chi ha avuto un contatto stretto con un caso positivo dovrà applicare il regime dell’autosorveglianza (mascherina Ffp2 per 10 giorni dall’ultimo contatto; test alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al 5° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto).
ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO
L’accesso ai luoghi di lavoro con il green pass base (ottenibile quindi anche con un test negativo) per tutti, compresi gli over50, fino al 30 aprile.
OBBLIGO VACCINALE PER IL SETTORE SANITARIO
Resta in vigore fino al 31 dicembre 2022 l’obbligo vaccinale – pena la sospensione – per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori di ospedali e RSA.
GREEN PASS PER ATTIVITÀ E SERVIZI
Il decreto rimodula l’utilizzo del green pass base e rafforzato per attività e servizi. In particolare, a partire dal 1° aprile decade l’obbligo di green pass per i servizi di ristorazione all’aperto e per i mezzi di trasporto pubblico locale o regionale.
OBBLIGO MASCHERINE FFP2
Fino al 30 aprile, Ffp2 obbligatorie per:
- Mezzi di trasporto (aerei, treni, autobus, servizi di noleggio con conducente, impianti di risalita);
- Spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, eventi e competizioni sportive.
Dal 1° aprile, nei luoghi di lavoro sarà sufficiente indossare mascherine chirurgiche. Lo stesso vale per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari. Resta l’obbligo di mascherine al chiuso, ad esclusione delle abitazioni private.
SCUOLA
In tutte le istituzioni del sistema educativo, scolastico e formativo, resta l’obbligo della mascherina chirurgica (o superiore), fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai 6 anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso di tale dispositivi.
Riguardo alla gestione dei casi di positività, nelle scuole dell’infanzia e nei servizi educativi per l’infanzia, in presenza di almeno 4 casi di positività all’interno di una stessa sezione/gruppo/classe, le attività proseguono in presenza ma per docenti e educatori, così come pure per gli alunni che abbiano più di 6 anni, è previsto l’utilizzo delle mascherine Ffp2 per 10 giorni dall’ultimo contatto con il soggetto positivo. In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al 5° giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico auto-somministrato. In quest’ultimo caso, l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione. Fino al 15 giugno, permane l’obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico.
Gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l’attività scolastica nella modalità di didattica digitale integrata accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell’alunno. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.